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Esegesi di D.45,1,38,20

Esegesi di D.45,1,38,20


薛军


【全文】
  1. il testo di D.45,1,38,20
 
 
 2. Analisi preliminari del paragrafo
 
 
 3. Il principio di “Alteri stipulari nemo potest” nel diritto romano
 
 
 4. L’esegesi del paragrafo
  4.1. analisi generale del passo D.45,1,38,20.
 
 4.2. qualche conclusione dall’esegesi generale
 
 4.3. esegesi contestuale del passo
 
 4.4.il problema dell’interpolazione
 
  4.5. l’importanza rilevante della soluzione proposta da Marcello nel passo D.45,1,38,20.
 
 
 
 5. La regola sullo “stipulari alteri” nell’età giustinianea
 5.1. la conferma formale del principio “alteri stipulari nemo potest” nel diritto giustinianeo e le sue eccezioni
 
  5.2. i cambiamenti degli espedienti per sfuggire il principio “alteri stipulari nemo potest” nell’età giustinianea.
 
  5.3. la conferma generale della validità dell’ “stipulari alteri” qualora lo stipulante vi abbia un interesse.
 
 
 
 6. L’influenza della soluzione giustinianea sui codici moderni
  6.1. lo sviluppo storico del principio “alteri stipulari nemo potest” nella età successiva
 
  6.2. l’influenza delle dottrina romana sul codice civile francese e italiano.
 
  6.3. la soluzione nella dottrina Pandettistica.
 
  6.4. lo sviluppo recente della giurisprudneza nel tema del contratto a favore di terzo in Francia e Italia e la tendenza dell’integrazione della soluzione.
 
 
 
 
 
 1. il testo di D.45,1,38,20
 
 Il testo latino
 
 D.45,1,38,20 Ulpianus lib.49 ad Sabinum
 
  Si stipuler alli, cum mea interesset, videamus, an stipulatio committetur. Et ait Marcellus stipulationem valere in specie huiusmodi. Is, qui pupilli tutelam administrare coeperat, cessit administratione contutori suo et stipulatus est rem pupilli salvam fore. Ait Marcellus posse defendi stipulationem valere: interest enim stipulatoris fieri quod stipulatus est, cum obligatus futurus esset pupillo, si aliter res cesserit.
 
 La traduzione di Vignali:
 
  Se stipulo per un altro, mentre era interesse mio, vediamo se s’incorre nella stipulazione? E Marcello dice, che vale una stipulazione in un caso di questa natura. Quegli, che aveva cominciato ad amministrare la tutela di un pupillo, abbandonò l’amministrazione al suo contutore, e stipulò che la roba sarebbe salva al pupillo. Marcello dice potersi sostenere, che la stipulazione è valida;perchè vi è interesse dello stipulante, che si faccia quello, che stipulò;mentre sarebbe per essere obbligato verso del pupillo, se la cosa andata fosse altrimente.
 
  Questo paragrafo è collocato nel Digesto libro quarantesimoquinto, titolo primo “delle obbilgazioni verbali”.
 
 
 
 2. Analisi preliminari del paragrafo
 L’autore di questo paragrafo è Ulpiano. Egli visse nel periodo dei Severi, fu un giurista di grande fama nella storia della giurisprudenza romana, autore di molte opere giuridiche, fra le quali, le due più complete furono gli 81 libri “ad edictum” e i 51 libri “ad Sabinum”. Ulpiano, come un altro giureconsulto severinano, Paolo, dimostrò di possedere il caratere del compilatore perseguendo la completezza nelle sue opere
    . In fatti, le sue opere sono le più sfruttate nella compilazione del Digesto giustinianeo.
 
 I 51 libri “ad Sabinum” di Ulpiano sono un tipo di opera giuridica in cui l’Autore fece dei commenti sui libri “ius civile” di Sabino che fu un altro giurista di età precedente, discutendo le sue opinioni e in certi casi sviluppando e migliorando le soluzioni proposte da Sabino. Nella storia giurisprudenziale romana, ci sono quattro giuristi che hanoo scritto libri “ad Sabinum”: Aristone, Pomponio, Paolo e Ulpiano
    . L’importanza delle opere di Sabino derivò dal fatto che, generalmente, si consideròSabino come il giurista più importante tra i fondatori della scuola sabiniana. In realtà, la scuola alla quale Sabino appartenne fu dato il nome di Scuola sabiniana proprio per il suo contributo fondamentale nella formazione della scuola.
 
 Nel paragrafo che stiamo esaminado, Ulpiano cita un altro giurista, Marcello che visse nella seconda fase dell’epoca degli Antonini. Egli fu membro del consilio di Antonino Pio e di Marco Aurelio
    , un giurista originale che in più punti riesaminò criticamente i pensieri dei predecessori. Nei suoi libri Digestorum ricorse spesso a citazioni e commenti delle costituzioni imperiali contemporanee
    . Marcello portò il suo contributo attraverso un’attività viva di consulenti(che mancò a Pomponio e Gaio)
    . Perciò, le sue opinioni furono orientate più dalla necessità pratica che dalla teoria astratta. Questo carattere, risulta chiaramente dal paragrafo che stiamo esaminando.
 
 
 
 3. Il principio di “Alteri stipulari nemo potest” nel diritto romano
 Per fare l’esegesi del passo, è utile fare un riferimento introduttivo al c.d. principio “alteri stipulari nemo potest” nel diritto romano
    .
 
  Le fonti romane conservano una serie di testi che conferma direttamente l’esistenza del principio generale “Alteri stipulari nemo potest”.
 
  D.45,1,38,17. “alteri stipulari nemo potest, praeterquam si servus domino, filius patri stipuletur…”.
 
  Gai.3,103. “Praeterea inutilis est stipulatio, si ei dari stipulemur, cuius iuri subiecti non sumus…”.
 
  D.50,17,73,4. “Nec paciscendo, nec legem dicendo, nec stipulando quisquam alteri cavere potest”. (Nè pattuendo, nè ponendovi legge, nè stipulando uno può far cautela ad un estraneo).
 
  D.44,7,11. “et ideo neque stipulari neque emere, vendere, contrahere, ut alter suo nomine recte agat, possumus”. (e perciò non possiamo stipulare, comprare, vendere, contrarre, onde uno bene agisca in suo nome).
 
  C.5,12,19. Imperatori Diocletianus et Maximinianus aa. Isidoro: “…ita alteri cuius iuri subiectus non est … dari vel restitui … nemo stipulari potest”.
 
  Si trova poi un’altra serie di testi che applicano questo principio, oppure certe decisioni che richiamano il principio come presupposto.
 


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